Tirocini extra curriculari
Il tirocinio extra curriculare è l'opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro ma è finalizzato a creare un contatto diretto tra azienda e tirocinante al fine di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum. È prevista un’indennità di partecipazione.
I tirocinanti sono assicurati contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL. Viene aperta a loro nome un'apposita polizza presso una compagnia di assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile.
È finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
È finalizzato ad agevolare l'inserimento o il reinsirimento nel mondo del lavoro
È un percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti
È promosso durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo, per agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.
Sono esclusi da questa disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).
È finalizzato al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
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Aggiornamento 28 giugno 2023
I tirocinanti sono assicurati contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL. Viene aperta a loro nome un'apposita polizza presso una compagnia di assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile.
È finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
- Destinatari: giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
- Durata massima: 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati).
- Durata minima: 2 mesi
- È prevista l'erogazione di un’indennità di tirocinio: per legge è stabilito un rimborso minimo di € 600 per 40 ore di lavoro settimanale, da riparametrare in caso di lavoro part-time (es. 30 ore settimanali €. 450, per 20 ore settimanali €. 300)
- È consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.
È finalizzato ad agevolare l'inserimento o il reinsirimento nel mondo del lavoro
- Destinatari: persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate e persone disabili e svantaggiate.
- Età minima per svolgere il tirocinio 16 anni, non esiste un limite massimo
- Titolo di studio necessario: assolvimento obbligo scolastico.
- Durata massima: 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati).
- Durata minima: 2 mesi
- È prevista l'erogazione di un’indennità di tirocinio: per legge è stabilito un rimborso minimo di €. 600 per 40 ore di lavoro settimanale, da riparametrare in caso di lavoro part-time (es. 30 ore settimanali €. 450, per 20 ore settimanali €. 300)
- È consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.
È un percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti
- Destinatari: persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Sono esclusi i tirocini attivati in favore di persone con disabilità, che, nell’ambito delle convenzioni, ai sensi dell’art. 11 della legge 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all’obbligo di assunzione.
- Età minima per svolgere il tirocinio 16 anni, non esiste un limite massimo
- Durata: 24 mesi per i soggetti disabili, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Per tutti gli altri soggetti la durata è di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.
- È prevista l'erogazione di un’indennità di tirocinio: per legge è stabilito un rimborso minimo di 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.
- Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante, previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere positivo del servizio pubblico competente
È promosso durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo, per agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.
Sono esclusi da questa disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).
- Destinatari: adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico
- Durata: massimo 3 mesi, coincidenti con il periodo di vacanza estiva (proroghe comprese)
- È prevista l'erogazione di un’indennità di tirocinio a copertura delle spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi nella misura massima di un importo pari a € 200,00 mensili
È finalizzato al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
- Destinatari: persone straniere residenti all'estero (fuori dalla UE) che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi disoccupati e inoccupati.
- Durata: massimo 12 mesi (proroghe comprese)
- È prevista l'erogazione di un’indennità di partecipazione e mezzi di sussistenza corrisposta secondo le disposizioni in materia di tirocini previste dalla DGR 85-6277 del 22/12/2017. Il soggetto ospitante ha l’obbligo di fornire al tirocinante alloggio e vitto adeguati, secondo la regolamentazione nazionale. Le spese di vitto e alloggio sono escluse dal calcolo dell’indennità di partecipazione stabilita dalla normativa regionale.
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Aggiornamento 28 giugno 2023